Amministrazione Trasparente

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Comune di GALATRO (RC)

 

 

 

                    

 

 

                  

 

 

Amministrazione Trasparente » Attività e Procedimenti » Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Sezione relativa a dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati, come indicato all'art. 35, c. 3 del d.lgs. 33/2013

 

Pubblichiamo una breve guida all'autocertificazione ed alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Inoltre, sulla scorta di quanto indicato dall'art.58  del Codice dell'Amministrazione Digitale (riportato in coda), riportiamo, secondo quando prescritto dall'art.35 c. 3 del D. Lgs 33/2012, i recapiti per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle P.A. procedenti ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del D.P.R. n.° 445 / 2000.

 

  

Ufficio : Servizio AA.GG. - Personale

Referente : Istr. Dir. Francesco CREA

Responsabile del Settore : Istr. Dir. Francesco CREA

Indirizzo :Via Vittorio Veneto, snc

Telefono 0966 / 903041 -  Fax 0966 / 903149

 

E-mail Istituzionale : Info@comune.galatro.rc.it;

Posta Certificata Ufficio AA.GG. - Personale : comgalatro.amministrativo@pec.it

 

 

Chi può utilizzare l 'autocertificazione:

  • il cittadino italiano
  • il cittadino dell 'Unione europea
  • il cittadino di Stato non appartenente all 'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia, limitatamente:
    • agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili dalle P.A. italiane;
    • se certificabili o attestabili da soggetti stranieri, occorre una convenzione tra l 'Italia e il paese di provenienza;
    • sono fatte salve, in ogni caso, le speciali disposizioni in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

 

 
Modalità di richiesta
 

Come si presenta:
1) autocertificazione:

è sufficiente la semplice sottoscrizione

  • senza autentica della firma (ed anche non in presenza del dipendente addetto)
  • senza allegare la fotocopia del documento d'identità
  • mediante facoltà di utilizzo dei moduli predisposti dalla P.A.; in ogni caso è da ritenere essenziale, quanto meno, il richiamo alle sanzioni penali

Se l'autocertificazione è collegata, come di regola, ad un'istanza (o ad un atto di notorietà), si veda più sotto.

I certificati medici, sanitari di conformità CE, di marchi o brevetti ecc., non possono essere sostituti da altro documento e, pertanto, non è ammessa l' autocertificazione.

2) per l'atto di notorietà o per l'istanza è necessario:

  • la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto
  • oppure, la sottoscrizione e presentazione, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, personalmente o a mezzo posta, via fax, o anche tramite un incaricato
  • l'autentica della sottoscrizione (marca da bollo) è necessaria, invece, se l'istanza o l'atto di notorietà è presentata a soggetti privati, ovvero ad una P.A. o ai gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (art. 21 D.P.R. 445/2000)
  • il pubblico dipendente può autenticare anche la sottoscrizione di atto da produrre ai privati
 
Iter procedura
 

Cosa si può dichiarare con:
a) Autocertificazione

  • stati, qualità personali e fatti certificabili come da elenco dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (vedi il modulo 1)
  • Alcuni modelli di autocertificazione sono reperibili anche nei siti delle pubbliche amministrazioni a cui devono essere presentati(per es. INPS per autocertificazione del proprio nucleo familiare per assegni familiari)

b) Atto di notorietà

  • stati, qualità personali o fatti che sono a diretta conoscenza dell'interessato
  • anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, resa nell'interesse proprio del dichiarante (si veda tuttavia anche più sotto "CASI DI IMPEDIMENTO")
  • stati, qualità personali e fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, e quindi anche certificati, della P.A. o dei gestori di pubblici servizi, diversi da quelli oggetto di autocertificazione dell'atto di notorietà di conformità della copia all'originale

Copie:
L'atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto è conforme all'originale. Deve trattarsi della copia

  • di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una P.A.
  • di una pubblicazione
  • di titoli di studio o di servizio
  • dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati

L'autenticazione della copia, invece, è necessaria per gli atti di origine privata, a meno che essi non rientrino nei casi di cui sopra.

Le modalità dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia sono quelle solite viste sopra (sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscrizione e presentazione, anche via fax, unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ecc.)
La dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale di copia può essere apposta anche in calce alla stessa copia (senza necessità di utilizzare un separato modulo).

 
 
Informazioni

 Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in loro possesso, o che comunque esse stesse sono tenute a certificare.

Invece le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti:

  • ad acquisire i dati d'ufficio (su semplice indicazione da parte dell 'interessato degli elementi necessari)
  • ovvero, ad accettare la dichiarazione sostitutiva

E' violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà; la richiesta di certificati o di atti di notorietà; il rifiuto di accettare l'attestazione mediante esibizione.
L'interessato, in ogni caso, ha facoltà di utilizzare la dichiarazione sostitutiva e comunque, più in generale, gli strumenti di semplificazione e, pertanto, può sempre richiedere il rilascio dei certificati.
Sono responsabili penalmente i cittadini che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano o usano atti falsi, esibiscono atti contenenti dati non più rispondenti a verità.
Inoltre, se dal controllo effettuato emerge che il contenuto della dichiarazione non è vero, il dichiarante perde i benefici eventualmente ottenuti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

 

 

Normativa di riferimento
 Normativa fondamentale:
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm. e ii.
Si tratta, in particolare, della dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dell'istanza, dell'autentica di copie, dei dati contenuti in un documento di riconoscimento.

 

 

Art. 58 del Codice dell'amministrazione digitale - Capo V  - D. Lgs. 07.03.2005 n° 82 , G.U. 16.05.2005

 


1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.

2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. (1)

3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazione pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (2)

3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. (3)

3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali. (3)

(1) Il comma che recitava: "2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari." è stato così sostituito dall'art. 41, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(2) Il comma che recitava: "3. Il CNIPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali." è stato così sostituito dall'art. 41, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(3) Comma aggiunto dall'art. 41, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

 

 

 

* Modello di richiesta di accesso agli atti amministrativi.

COMUNE DI GALATRO
VIA V.VENETO
Tel. 0966.903041 - Fax 0966.903149
P.I. 00256700808

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